#HOME
L'accesso è riservato agli utenti registrati e autorizzati.
|
L'adozione del Modello 231 non è, al momento, resa obbligatoria dalla legge (fatti salvi specifici ambiti - per approfondimenti vai al commento all'art. 1, D.Lgs. n. 231/2001). La dottrina ha evidenziato che la costruzione ed efficace attuazione del Modello deve essere posta in relazione, tra l'altro, all'art. 2392 del codice civile. Ed è proprio in relazione ai doveri posti a carico degli amministratori da tale norma che il Tribunale di Milano ha affermato la responsabilità civile dell'amministratore in caso di mancata adozione del modello organizzativo (Trib. Milano, sent. n. 1774/2008).
Il 27 settembre 2018 è stato, però, assegnato alla 2^ Commissione (Giustizia) del Senato, in sede redigente, il disegno di legge (DDL) n. S.726, recante disposizioni di "Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle società di capitali, cooperative e consortili. Il provvedimento prevede la modifica dell'art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001, con una disposizione che che sancisce l'obbligo delle società di capitali (S.r.l., S.p.a., società in accomandita per azioni), società cooperative, società consortili e/o tutte le loro controllanti - con un attivo patrimoniale non inferiore a euro 4.400.000 euro o ricavi non inferiori a euro 8.800.000 euro - di depositare presso la Camera di commercio di appartenenza la delibera di approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 6 dello stesso Decreto e di nomina dell’Organismo di vigilanza. In caso di inadempimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta modifica normativa, gli enti saranno condannati al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 200.000 euro, applicata <<alla società per ciascun anno solare in cui permane l’inosservanza degli obblighi>>. Tribunale Milano, 20.09.2004: <<Questo Giudice ritiene di dovere affermare la inadeguatezza del modello organizzativo (...). In ordine alla formazione - il cui compito è quello di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti - le "precisazioni finali" contenute nel modello sono assolutamente generiche: non si differenzia la formazione a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno; non si prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione; non si prevedono controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione.>>
|
MODALITA' PER L'ACCESSO
ALLE AREE RISERVATE Per richiedere la registrazione vai alla Sezione "Altro... > Contatti". Per accedere ai contenuti riservati, dopo la registrazione, vai alla Sezione "LOG-IN" e utilizza l'indirizzo e-mail comunicato e la password scelta. |
Partnership