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Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 dispone quanto segue:
<<In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.>>
I <<passi operativi che l'ente dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal decreto 231>> - così come indicati dalle cd. "Linee guida 231" di Confindustria (versione del marzo 2014) - sono i seguenti:
<<In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.>>
I <<passi operativi che l'ente dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal decreto 231>> - così come indicati dalle cd. "Linee guida 231" di Confindustria (versione del marzo 2014) - sono i seguenti:
- Prima fase: inventariazione degli ambiti aziendali di attività (output: mappa delle aree aziendali a rischio e dei reati rilevanti);
- Seconda fase: analisi dei rischi potenziali (output: mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio);
- Terza fase: valutazione/costruzione/adeguamento del sistema dei controlli preventivi (output: descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato e degli adeguamenti eventualmente necessari).
Tenuto conto di quanto appena precisato e considerata la particolare complessità della normativa (in particolare di quella penale, riferita alle oltre 180 fattispecie di reato rilevanti), il Portale italianlaw231 offre un valido (continuativamente aggiornato) strumento di lavoro per lo svolgimento delle attività relative:
- alla valutazione delle prescrizioni del Decreto n. 231/2001;
- all'individuazione delle modalità attuative dei reati presupposto;
- alla pianificazione e attuazione dei piani formativi.
Avendo come riferimento la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Portale consente di accedere alle seguenti banche dati: e alle Sezioni riservate ai:
- "Clienti".
#News
La tabella sotto riportata evidenza i principali aggiornamenti al Portale.
2020
- 31.12.2020: il CNDCEC ha pubblicato la nuova versione delle "Norme di comportamento del Collegio sindacale delle Società non quotate", 18.12.2020 (vai all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
- 23.12.2020: con l'ordinanza n. 28765, depositata il 16 dicembre 2020, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla deducibilità dell'IVA esposta in fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti nonché al relativo onere della prova (v. art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, inserito nell'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 07.12.2020: l'UIF ha pubblicato sul proprio sito il Quaderno dell'antiriciclaggio n. 15 - "Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere" (v. art. 8, D.Lgs. n. 74/2000).
- 12.11.2020: con la sentenza n. 307533, depositata il 4 novembre 2020, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine al cd. "principio di determinatezza della contestazione" di cui all'art. 61, D.Lgs. n. 231/2001.
- 12.11.2020 - L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha aggiornato gli "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007" relativi alla "Operatività connessa con illeciti fiscali"; il documento assume rilevanza - oltre che ai fini della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio - anche in relazione alla prevenzione dei reati tributari mediante l'implementazione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ex D.Lgs. n. 231/2001 e del "Tax Control Framework" aziendale (v. art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, inserito nell'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 29.10.2020: con provvedimento del 29.01.2020, la Procura della Repubblica di Como si è espressa in ordine alla sussistenza della condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'ente indagato per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 (v. art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001).
- 29.10.2020: con la sentenza n. 29583, depositata il 26 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine al sequestro - finalizzato alla confisca - nei confronti di un socio di una S.n.c. nell'ambito di un procedimento penale per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (v. art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, inserito nell'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 09.10.2020: con l'ordinanza n. 21706, depositata l'8 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla deducibilità dei costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (v. art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, inserito nell'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 07.10.2020: con la sentenza n. 27606, depositata il 6 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla competenza territoriale del giudice in materia di reati tributari (v. Giurisprudenza in materia di reati tributari e art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 30.09.2020: con la sentenza n. 20579, depositata il 29 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla deducibilità dei costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e alla rilevanza dell'esito del parallelo processo penale (v. art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, inserito nell'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 30.09.2020: con la sentenza n. 20831, depositata il 30 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla deducibilità dei costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (v. art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, inserito nell'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 20.09.2020: con la sentenza n. 19377, depositata il 17 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine all'onere della prova da parte dell'Amministrazione finanziaria nel caso di utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (v. art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, inserito nell'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 20.09.2020: con l'ordinanza n. 17002, depositata il 13 agosto 2020, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla condotta della sovrafatturazione (v. art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, inserito nell'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 10.09.2020: Il 1° settembre 2020 (per effetto della proroga disposta dall'art. 1, D.L. n. 28/2020, convertito dalla L. n. 70/2020) sono entrate in vigore le nuove norme in tema di intercettazioni telefoniche e ambientali (D.L. 30.12.2019, n. 161, "Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni", convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2020, n. 7), che prevedono la possibilità di utilizzare il "captatore informatico" anche per indagini relative a reati contro la Pubblica amministrazione; in precedenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano previsto l'utilizzabilità di questo potente strumento investigativo per i delitti di criminalità organizzata.
- 10.09.2020: con la circolare n. 216816/2020 del 1° settembre 2020 la Guardia di Finanza ha fornito ai propri Reparti direttive relative alle più recenti novità normativa in materia di reati tributari e di connessa responsabilità amministrativa degli enti (v., tra l'altro, artt. 9, 19 e 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 08.09.2020: con la sentenza n. 19856 del 02.07.2020 la Corte di Cassazione fornisce indicazioni sulla responsabilità penale del medico competente per il reato di omicidio colposo.
- 07.09.2020: con un comunicato stampa del 5 agosto 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha comunicato che, con determina del 3 agosto 2020, la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato ventidue nuovi principi di revisione ISA Italia, elaborati in collaborazione con Assirevi e INRL, Consob e MEF. In particolare il principio n. 240 si occupa della <<responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione>> (v. reato di "falso in bilancio" di cui all'art. 2621, c.c.).
- 07.09.2020: la società risponde - ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 - per distacco fittizio dei lavoratori, fattispecie costituente reato di truffa ai danni dello Stato (Cass., II Sez. pen., sent. 12.08.2020, n. 23921).
- 30.07.2020: entra in vigore il D.Lgs. 14.07.2020, n. 75 - "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (G.U. n. 177 del 15.07.2020), recante modifiche ad alcuni reati già presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (con aggravamenti di pena) e allo stesso catalogo dei reati presupposto (v. artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 27.07.2020: con l'ordinanza n. 22486, depositata il 24.07.2020, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del concorso tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000) e il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
- 27.07.2020: con l'ordinanza n. 20901, depositata il 15.07.2020, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema della configurabilità del reato di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nell'ipotesi di illecita somministrazione di manodopera, attraverso fittizi contratti di appalto e di servizi - v. art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000).
- 27.07.2020: con l'ordinanza n. 15005, depositata il 15.07.2020, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema dell'onere della prova nel caso di emissione/utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (relative alle cd. "frodi carosello" - v. artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000).
- 07.07.2020: con l'ordinanza n. 13844, depositata il 06.07.2020, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema dell'onere della prova nel caso di emissione/utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (relative alle cd. "frodi carosello" - v. artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000).
- 29.06.2020: con la norma di comportamento n. 209 del 24.06.2020, l'AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti - ha fornito, tra l'altro, indicazioni nel caso di ricevimento di fatture elettroniche per operazioni inesistenti (v. art. 2, D.Lgs. n. 74/2000).
- 08.06.2020: la Legge 05.06.2020, n. 40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", pubblicata sulla G.U. n. 143 del 06.06.2020, ha inserito nel citato decreto l'art. 29-bis, "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19" (vedi gli artt. 589 e 590, c.p.).
- 04.06.2020: con la sentenza n. 16201 del 28 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha fornito precisazioni in ordine al reato di cui all'art. 416-ter, c.p.
- 04.06.2020: l'8 maggio 2020 è entrato in vigore il documento (UNI/PdR 83:2020) "Modello semplificato di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, per micro e piccole imprese”, emanato dall'Ente Italiano di Normazione (UNI). La prassi di riferimento fornisce gli indirizzi organizzativi ed operativi utili ai fini dell’adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (MOG) da parte delle micro e piccole imprese che operano nei diversi settori produttivi. Al riguardo si richiama l'art. 30, commi 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 81/2008 ("Modelli di organizzazione e di gestione"), Vedi gli artt. 589 e 590, c.p.
- 28.05.2020: con newsletter del 21.05.2020, il Garante privacy ha reso noto il "Parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall'art. 6, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" (vai all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
- 15.05.2020: con la sentenza n. 8919, depositata il 14 maggio 2020, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi in tema di onere della prova con riferimento al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni (oggettivamente) inesistenti di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000.
- 06.05.2020: con la sentenza n. 13575, depositata il 5 maggio 2020, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi in tema di responsabilità delle società, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, relativi alla commissione del reato di lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche, previsto dall'art. 590, comma 3, c.p. Tale pronuncia si riferisce, in particolare, a un grave infortunio sul lavoro, a seguito del quale il Tribunale di Venezia ha condannato l’amministratore unico di una società (in qualità di Datore di lavoro) e quest'ultima (ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, comminando alla stessa, oltre alla sanzione pecuniaria, anche una sanzione interdittiva).
- 30.04.2020: con la sentenza n. 13178, depositata il 28 aprile 2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato le modalità attuative del reato di illecita concorrenza contro la libertà d'impresa, previsto dall'art. 513-bis, c.p. (richiamato dall'art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001).
- 15.04.2020: il giudice penale non è vincolato nell’accertamento dell’imposta che si assume evasa, alle determinazioni assunte dall’Amministrazione finanziaria e dal giudice tributario: Cassazione sentenza n. 12050 depositata il 14 aprile 2020 (v. art. 3, D.Lgs. n. 74/2000).
- 09.04.2020: confermata l'applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 agli enti residenti all'estero per i quali sussista la giurisdizione nazionale, a prescindere dalla sua nazionalità e dal luogo ove essa abbia la sede legale, nonché dall’esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione di modelli organizzativi atti ad impedire la commissione di reati che siano fonte di responsabilità amministrativa per l’ente stesso: Cassazione sentenza n. 11626 depositata il 7 aprile 2020 (v. art. 1, D.Lgs. n. 231/2001).
- 18.03.2020: con la sentenza n. 8785, depositata il 4 marzo 2020, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi in tema di oconfigurabilità del concorso di persone (nella specie, un professionista esterno alla società che ha evaso le imposte) con riferimento al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni (oggettivamente) inesistenti di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000.
- 08.03.2020: aggiornate modalità attuative del reato ex art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 (di cui all'art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001): Cassazione, sentenza n. 11256, depositata il 2 aprile 2020.
2021
- 24.12.2021 - Il 21.12.2021 è entrata in vigore la Legge 17.12.2021, n. 215, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 21.10.2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il provvedimento ha apportato importanti modifiche alla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (per i reati-presupposto in materia infortunistica vai all'art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001). In particolare, sono state apportate modifiche alle seguenti disposizioni del c.d. "Testo unico sicurezza":
- Art. 7 – Comitati regionali di coordinamento: il D.L. ha inserito, al comma 1bis, una particolare tempistica per la riunione dei comitati regionali di coordinamento e la possibilità di intervento sollecitativo da parte dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La legge di conversione del Decreto non ha apportato modifiche. - Art. 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro: il D.L. ha modificato la composizione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro).
La legge di conversione del Decreto non ha apportato modifiche. - Art. 13 – Vigilanza: il DL ha: (i) modificato le competenze relative alal vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, inserendo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL); (ii) ha abrogato il comma 2, che specificava le competenze, residuali, dell'INL su edilizia, cassoni in aria compressa e lavori subacquei nonché attività con rischi particolarmente elevati.
La legge di conversione del Decreto ha apportato modifiche solo formali. - Art. 14 (e relativo Allegato I) – Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: il D.L. ha riscritto la disposizione in tema di provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
La Legge di conversione ha apportato alcune modifiche sostanziali, tra cui: (i) riferimento anche ai lavoratori occasionali; (ii) riferimento, quanto al periodo di sospensione, anche alle stazioni appaltanti; (iii) obbligo di corresponsione della retribuzione e di versamento dei contributi previdenziali ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.
IL D.L. ha, poi, modificato l'Allegato I all'art. 14 del TUS, che specifica le ipotesi relative alla sospensione; in particolare, è stata reintrodotta l'ipotesi seguente (sanzionata ora anche con una somma aggiuntiva pari a euro 3.000 euro).: “Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”. - Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: la Legge di conversione ha introdotto l'obbligo, in capo al Datore di lavoro, di "individuare formalmente" i preposti.
L'inadempimento è punito penalmente (v. art. 55, TUS). la Legge di conversione ha, poi, modificato il regime degli obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro all'interno delle istituzioni scolastiche. - Art. 19 – Obblighi del preposto: la Legge di conversione ha introdotto, in capo al preposto, nuovi obblighi, specificati alle lettere a) e f-bis) dell'art. 19, TUS.
- Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione: la Legge di conversione ha introdotto in capo al Datore di lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore - con riferimento ai contratti di appalto di cui all'art. 26, TUS - l'obbligo di indicare, "nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto ... espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto".
- Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: La Legge di conversione ha: (i) previsto la rivisitazione degli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, da attuarsi entro il 30 giugno 2022; (ii) l'introduzione dell'obbligo formativo anche in capo al Datore di lavoro, come sarà disciplinato dal nuovo Accordo Stato-Regioni; (iii) precisato le modalità di svolgimento dell'addestramento; (iv) precisato che le attività formative "devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o dell'insorgenza di nuovi rischi".
- Art. 51 – Organismi paritetici: le modifiche hanno assegnato uno specifico ruolo alle "associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza".
- Art. 52 – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità: la Legge di conversione ha aggiornato, al 30 giugno 2022, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale contenente le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1 dello stesso art. 52, TUS, a sostegno della piccola e media impresa.
- Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente: la Legge di conversione ha previsto la punibilità: (i) dell'omessa formazione del Datore di lavoro; (ii) dell'omessa formazione del preposto; (iii) dell'omessa individuazione formale dei preposti; (iv) dell'omessa comunicazione del nominativo del preposto nell'ambito degli appalti.
- Art. 56 – Sanzioni per il preposto: la Legge di conversione ha previsto la punibilità, in capo al preposto, per l'omissione dei nuovi adempimenti introdotti dallo stesso provvedimento (interruzione dell'attività lavorativa o, comunque, segnalazione tempestiva al Datore di lavoro e al Dirigente delle non conformità rilevate per deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza svolta (dallo stesso preposto).
- Art. 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso: la Legge di conversione ha aggiornato i riferimenti alla normativa tecnica (contenuta nel DM 1° giugno 2001) riferita ai dispositivi di prevenzione e protezione. Per le modifiche si può fare riferimento al sito Internet dell'UNI.
- Art. 99 – Notifica preliminare: la Legge di conversione è intervenuta sul testo dell'art. 99, TUS.
- Art. 7 – Comitati regionali di coordinamento: il D.L. ha inserito, al comma 1bis, una particolare tempistica per la riunione dei comitati regionali di coordinamento e la possibilità di intervento sollecitativo da parte dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
- 03.12.2021 - Sulla Gazzetta ufficiale n. 285 del 30.11.2021, S.O. n. 41, è stato pubblicato il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante la “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”. In estrema sintesi, il provvedimento: (i) ha modificato la struttura e l'operatività dei reati (tutti inseriti nell'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- 02.12.2021 - Sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 29.11.2021, S.O. n. 40, è stato pubblicato il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 - "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" (entrata in vigore: 14 dicembre 2021). Il provvedimento ha integrato il catalogo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, inserendo in quest'ultimo Decreto l'art. 25-octies.1 - "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".
- 30.11.2021 - Con sentenza del 24.11.2021, la Corte di Cassazione, Sez. VI, è intervenuta sul seguente punto: «se l’indebito conseguimento di un finanziamento erogato da un istituto di credito in base al decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. decreto liquidità) avvalendosi della garanzia prestata dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a sua volta coperta da garanzia dello Stato, a seguito di infedele dichiarazione o autocertificazione del richiedente circa la sussistenza dei requisiti di legge, configuri fatto penalmente rilevante». La soluzione adottata dalla Suprema Corte è la seguente: «Il fatto integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ...».
- 11.11.2021: il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, ha apportato importanti modifiche al "Codice antimafia" (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); tra queste, l'introduzione dell'art. 94-bis, che richiama le "misure organizzative" di cui agli art. 6, 7 e 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001 (per approfondimenti vai a quest'ultimo articolo).
- 20.11.2021: Con sentenza del 3 novembre 2021, la Seconda Sezione del Tribunale di Roma ha precisato che non è configurabile alcun atto di riciclaggio (e, dunque, alcun obbligo di segnalazione) nel caso in cui le risorse utilizzate per l’operazione siano di provenienza lecita.
- 13.11.2021 - Con la sentenza n. 40324 del 05.10.2021, la 3^ Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che un componente del Collegio sindacale può essere condannato per il reato tributario di "indebita compensazione" - previsto dall'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 - se ha espresso parere favorevole all'acquisto di un credito inesistente.
- 12.06.2021 - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 dell’11 giugno 2021 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 81, del 14 aprile 2021, recante il regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 105/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (v. art. 1, comma 11, del D.L. n. 105/2019).
- 10.06.2021 - Con la sentenza n. 22256 depositata il 10 giugno 2021, con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 in relazione a un reato di lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica, la Corte di Cassazione si è espressa sulla verifica della sussistenza dell' "interesse o vantaggio" (vai all'art. 5, D.Lgs. n. 231/2001).
- 10.06.2021 - Con la sentenza n. 21006 depositata il 27 maggio 2021, la Corte di Cassazione è intervenuta sul concorso dell'extraneus nel reato di abuso d'ufficio, nell'ipotesi di una "raccomandazione" rivolta a un pubblico ufficiale.
- 22.05.2021 - Con la sentenza n. 20001 depositata il 20 maggio 2021, la Corte di Cassazione è intervenuta sulle modalità attuative del reato di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 74/2000.
- 21.05.2021 - Con la sentenza n. 19849 depositata il 19 maggio 2021, la Corte di Cassazione è intervenuta sulle modalità attuative del reato di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 74/2000.
- 10.05.2021 - Con la sentenza n. 17166 depositata il 5 maggio 2021, la Corte di Cassazione è intervenuta sulle modalità attuative del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000.
- 10.05.2021 - Con la sentenza n. 16686 depositata il 3 maggio 2021, la Corte di Cassazione è intervenuta sulle modalità attuative e sulla soglia di rilevanza penale del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000.
- 14.04.2021 - Con sentenza del 15 ottobre 2020 (depositata il 07.04.2021 - vicenda banca Monte dei Paschi di Siena), il Tribunale di Milano, Sez. II. si è pronunciato, tra l'altro, sulle modalità attuative del reato di false comunicazioni sociali e sull'(in)idoneità del Modello 231 con specifico riferimento alla (carente) di vigilanza dell'apposito Organismo.
- 31.03.2021 - Con la sentenza n. 11452, depositata il 25 marzo 2021, la Corte di Cassazione, Sez. IV, è intervenuta sulle conseguenze della prescrizione del reato con riferimento alla (eventuale) prescrizione della responsabilità dell'ente, alla luce dell'art. 8, D.Lgs. n. 231/2001.
- 19.03.2021 - Con la sentenza n. 10106, depositata il 16 marzo 2021, la Corte di Cassazione, Sez. III, è intervenuta sulle modalità di attuazione del reato di distruzione o occultamento di documenti contabili, ex art. 10. D.Lgs. n. 74/2000.
- 18.02.2021: Assonime ha reso noto il documento "Note e Studi" n. 3/2021, dal titolo "La Corporate Governance in Italia: autodiscipolina, remunerazioni e comply-or-explain (anno 2020)", il cui paragrafo 3.9 tratta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 (vai all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
- 15.02.2021: il 12 febbraio 2021 la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento "La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti" (vai all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
- 15.02.2021: il 12 febbraio 2021 la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento "La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti" (vai all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
- 04.02.2021: in occasione dell'evento "Telefisco 2021", organizzato dal quotidiano IlSole-24 Ore, la Guardia di Finanza ha fornito una risposta in merito alle procedure adottate dalla polizia giudiziaria nell'ipotesi di inoltro alla Procura della Repubblica di una segnalazione di un reato rilevante ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto legislativo n. 231 del 2001 (nella specie: delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000).
- 28.01.2021: con la sentenza n. 37675, depositata il 29 dicembre 2020, la Corte di Cassazione si è espressa con riferimento alla qualificazione soggettiva di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione di una società a capitale pubblico; tale qualificazione rileva con riferimento a molti reati contro la Pubblica amministrazione (v. art. 25, D.Lgs. n. 231/2001).
- 28.01.2021: con la sentenza n. 2270, depositata il 20 gennaio 2021, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) da parte di un responsabile amministrativo di una società privo di poteri di rappresentanza.
- 21.01.2021: il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento "Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale" (vai all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
- 08.03.2020: aggiornate modalità attuative del reato ex art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 (di cui all'art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001): Cassazione, sentenza n. 11256, depositata il 2 aprile 2020.
2022
- 29.12.2022 - Con l’interpello n. 3 del 22 dicembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alla “nomina RSPP” ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Di seguito si riporta il parere del Ministero: <<la Commissione ritiene che la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP). Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.>> Per la normativa si rinvia alle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008: - art. 2, lett. f) e t); - 17, comma 1; - 31, commi 1 e 8. Per i reati-presupposto in materia antinfortunistica vai agli artt. 589 e 590, c.p.
- 29.12.2022 - Il 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge in materia di whistleblowing (nel settore pubblico e privato), in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937.
A quest'ultimo proposito, il provvedimento richiama l'art. 13, GDPR e precisa:
- che i <<dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente>>;
- i <<diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196>>;
- o <<trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, fornendo idonee informazioni alle persone segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento o dell’articolo 11 del predetto decreto legislativo, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati>>;
- i <<soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 6. I soggetti di cui all’articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.>>
Gli illeciti oggetto delle segnalazioni si riferiscono alle <<violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato>>.
Tali <<violazioni>> sono definite come segue:
<<comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) (v. art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti normativi di cui all’allegato, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europeo specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).
Tra i <<soggetti del settore pubblico>> rientrano: <<le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’art. 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate>>.
I canali di segnalazione sono sia interni che esterni.
<<Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.>>
- 06.11.2022: il 06.11.2022 è entrato in vigore il D.Lgs. 04.10.2022, n. 156, recante <<Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale>>; il provvedimento reca modifiche, tra l'altro: (i) all'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001; (ii) all'art. 322-bis, c.p. (ora riferito anche al reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323, c.p.); (iii) all'art. 2, L. 23.12.1986, n. 898; (iv) all'art. 6, D.Lgs. n. 74/2000.
- 29.09.2022: con la sentenza n. 35387 del 13.05.2022 (dep. 22.09.2022), la Corte di Cassazione, Sez. III, si pronuncia in merito alla conformità all'art. 39, D.Lgs. n. 231/2001, della nomina del difensore di fiducia dell'ente sottoposto a procedimento per responsabilità amministrativa da reato ai sensi di detto Decreto.
- 26.08.2022: nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 199 del 26.08.2022, è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2022, n. 127, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021" (entrata in vigore: 10.09.2022), Tra le Direttive UE menzionate nel provvedimento è inserita quella sul whistleblowing: Direttiva Ue 1937/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (per la segnalazione di violazioni del Modello 231 v. art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
- 28.07.2022: il 21.07.2022 l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) ha lanciato il nuovo Portale “Come misurare la corruzione. Gli indicatori per valutare i rischi di corruzione in ogni area del Paese”. Questo strumento <<mette a disposizione della collettività un insieme di indicatori scientifici in grado di stabilire quanto sia alto il rischio che si possano verificare fatti di corruzione. L’iniziativa è stata realizzata grazie al progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”, finanziato dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità istituzionale 2014-2020">>. L’analisi di contesto proposta dal Portale prende in considerazione diciotto indicatori elementari, raccolti in quattro domini tematici: (i) Criminalità - (ii) Istruzione - (iii) Capitale sociale - (iv) Economia e territorio. Sono poi indicati altri indicatori elementari, che rientrano nell’analisi di contesto ma non nei quattro menzionati "domini". L'ANAC precisa, doverosamente, che: "in un contesto territoriale a rischio non si verificano necessariamente fenomeni corruttivi, ma la presenza del rischio di corruzione come fattore sistematico è più elevata". Questo strumento può essere sicuramente utile anche ai fini delle analisi di rischio a base dei Sistemi di prevenzione 231/01, con specifico riferimento ai fenomeni corruttivi (v. artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 346-bis, c.p.).
- 21.07.2022: con la sentenza n. 28416 del 19.07.2022, la Corte di Cassazione si pronuncia, tra l'altro, sulla nozione di "finanziamento pubblico" riferita al delitto di malversazione di cui all'art. 316-bis, c.p.
- 19.07.2022: con la sentenza n. 26902 del 12.07.2022 (ud. 12.05.2022), la Corte di Cassazione, II Sezione penale, si è pronunciata sulla configurabilità del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1, c.p.) nel caso di fittizia cessione di aziende.
- 19.07.2022: con la sentenza n. 27583 del 15.07.2022, la Corte di Cassazione, IV Sezione penale, si è pronunciata sull'obbligo datoriale di effettuare la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 15, 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, chiarendo i confini della indelegabilità di tale obbligo ai sensi dell'art. 17 del Decreto n. 81 del 2008 (vai alla giurisprudenza relativa ai reati in materia antinfortunistica ex art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2007).
- 30.06.2022: con la sentenza n. 24388 del 24.06.2022, la Corte di Cassazione è intervenuta sulle modalità attuative del reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", di cui all'art. 603-bis, c.p.
- 30.06.2022 - Con la sentenza n. 23401, depositata il 15 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha fornito una sorta di "vademecum" sul Modello 231 e sull'Organismo di Vigilanza. (v. art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 e "Giurisprudenza").
- 28.06.2022 - Con la relazione n. 34 del 21.06.2022, l'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione ha fornito un quadro complessivo delle novità introdotte dalla L. 09.03.2022, n. 22, recante <<Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale>>; al riguardo si rinvia agli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001, nonché ai reati elencati in queste due disposizioni.
- 15.06.2022: con la sentenza n. 21034 del 30.05.2022, la Corte di Cassazione è ritornata sulla configurabilità dell'interesse o vantaggio dell'ente per i reati ambientali (vai all'art. 5, D.Lgs. n. 231/2001).
- 25.05.2022: sulla G.U. n. 121 del 25.05.2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 marzo 2022, n. 5 - <<Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust>>; il provvedimento entrerà in vigore il 9 giugno 2022 (vai al reato di riciclaggio).
- 24.05.2022: con la sentenza n. 20050, depositata il 23 maggio 2022, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di responsabilità penale dell'amministratore di diritto per il reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 74/2000.
- 15.05.2022: con la sentenza n. 18413, depositata il 10 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha precisato l'ambito di applicazione della responsabilità dell'ente per "colpa organizzativa" di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 231/2001.
- 15.05.2022: con la Circolare n. 11/E del 12.05.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito <<chiarimenti in tema di ravvedimento c.d. “operoso” ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in presenza di violazioni derivanti da condotte “fraudolente”>> (vai ai reati presupposto ex art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 05.05.2022: con la sentenza n. 17447, depositata il 03.05.2022, la Corte di Cassazione ha precisato il criterio per la determinazione dell'importo da sottoporre a sequestro nell'ipotesi di emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 74/2000.
- 05.05.2022: la Corte di Cassazione ha emanato la prima pronuncia riferita alla responsabilità dell'ente per un reato tributario ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, con l'ordinanza n. 16302, depositata il 28.04.2022, la Sezione III della Corte Suprema si è pronunciata su un ricorso riferito a un sequestro preventivo per l'illecito penale di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 (per approfondimenti vai alla giurisprudenza riferita all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, cit.).
- 13.04.2022: con la sentenza n. 13936, depositata l'11 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha precisato che, in determinati casi (approfondisci: art. 53, D.Lgs. n. 231/2001) il giudice può autorizzare il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per consentire all'ente di pagare le imposte dovute sulle medesime quale profitto di attività illecite.
- 13.04.2022: l'International Financial Reporting Standards Foundations (IFRS) ha annunciato il rilascio delle prime bozze di esposizione degli standard proposti per la sostenibilità aziendale e le informative relative al clima da parte del suo International Sustainability Standards Board (ISSB): per approfondimenti vai ai commenti all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 e all'art. 2621, c.c.
- 10.04.2022: con la sentenza n. 13218 del 7 aprile 2022, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sull'interesse o vantaggio dell'ente nel caso di un reato in materia antinfortunistica (nella specie: Investimento con il muletto e responsabilità dell'ente. Rischio valutato nel DVR e misure per prevenirlo consapevolmente disattese - approfondisci: giurisprudenza sui reati ex art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 05.04.2022: con la sentenza n. 11633, depositata il 30.03.2022, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, nel caso di contratto simulato.
- 01.04.2022: con la sentenza n. 11087, depositata il 28.03.2022, la Corte di Cassazione ha precisato che nel CdA privo di deleghe, rischiano di rispondere del reato tributario (v. art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) tutti i consiglieri.
- 23.03.2022: sulla G.U. n. 68 del 22.03.2022 è stata pubblicata la L. 23 marzo 2022, n. 22 - "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", che ha integrato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, inserendo nel Decreto l'art. 25-septiesdecies - "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-duodevicies - "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici". La Legge n. 22/2022 è entrata in vigore il 23.03.2022.
- 23.02.2022: con la sentenza n. 5059 del 16.02.2022, in sede civile la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sull'onere della prova in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 (c.d. "frodi carosello").
- 17.02.2022: con la Circolare n. 1/2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito prime indicazioni sui nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotti dalla Legge n. 215/2021, mediante modifica dell'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 (vai agli artt. 589 e 590, c.p.).
- 15.02.2022: con la sentenza n. 3538 del 1° febbraio 2022, la Corte di Cassazione, Sez. IV, è intervenuta nuovamente sulle responsabilità penali del preposto (vai alla "Giurisprudenza" sugli artt. 589 e 590, c.p.).
- 09.02.2022: con il D.M. 31 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022, ha esteso l'ambito di applicazione del regime dell'adempimento collaborativo (co-operative compliance) istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” (D.Lgs n. 128/2015 - pdf). Tale regime prevede l'adozione, da parte delle imprese, del cd. "Tax Control Framework", costituito uno dei possibili presidi di controllo riferiti ai reati-presupposto di natura tributaria, di cui all'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001.
- 27.01.2022: sulla G.U. n. 21 del 27.01.2022 è stato pubblicato il D.L. 27.01.2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"; l'art. 28-bis del decreto ha apportato modifiche ad alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (inclusi nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di cui al D.Lgs. n. 231/2001).
- 25.01.2022: la L. 23 dicembre 2021, n. 238 - "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" -, pubblicata sulla G.U. n. 12 del 17.01.2022 (e che, quindi, entra in vigore il 1° febbraio 2022), ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina degli abusi di mercato di cui agli artt. 180 e ss. del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"); tra l'altro, è stato modificato l'art. 184, TUF, ora rubricato "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”. Il provvedimento ha poi modificato altri reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 23172001 (reati market abuse - reati informatici - reati contro la personalità individuale): art. 185, TUF; art. 615-quater, c.p.; art. 615-quinquies, c.p.; art. 617-quater, c.p.; art. 617-quinquies, c.p.; art. 600-quater, c.p.; art. 609-undecies, c.p.
- 10.01.2022: l'Assonime ha pubblicato un documento che fornisce interessanti informazioni in merito allo stato di attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, a venti anni dalla pubblicazione del Decreto: Nota 10/2021 - "L'Organismo di Vigilanza nella prassi delle imprese a vent'anni dal d.lgs. 231/2001" (vai all'apposita sezione inserita nel commento all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001").
- 04.01.2022: il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 - "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310) - ha introdotto importanti modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, adottato con il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice antimafia), con richiami ai presidi di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, con l'art. 49 il Decreto legge ha inserito nel Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'art. 94-bis ("Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale") , che prevede quanto segue: <<1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure: a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; ...>>. Vai al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis, c.p.).
2023
- 30.12.2023 - Sulla G.U. n. 300 del 27/12/2023 è stata pubblicata la L. 27.12.2023, n. 206 - "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy". Tale provvedimento ha, tra l'altro, ampliato l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 517, c.p. ("Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"), inserito nell'art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001. La L. 27.12.2023, n. 206 ha previsto, poi, che possano essere svolte operazioni sotto copertura anche in ordine al reato di cui all'art. 517-quater, c.p.
- 30.10.2023 - Confindustria ha pubblicato l'attesa <<Guida operativa per gli enti privati>> relativa alla <<nuova disciplina "whistleblowing">> (vai all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
- 14.10.2023 - Sulla G.U. n. 236 del 09/10/2023 è stata pubblicata la L. 09.10.2023, n. 137 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", che ha integrato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, tale Legge (entrata in vigore il 14/10/2023): (i) ha modificato gli artt. 24 e 25-octies.1 del Decreto n. 231 del 2001; (ii) ha inserito in detto catalogo i reati di: - turbata libertà degli incanti (art. 353, c.p.); - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis, c.p.); - trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis, c.p.).
- 11.08.2023 - La L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n.186), art. 1, comma 1 (conversione, con modificazioni, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, in G.U. 13/06/2023, n. 136) ha modificato l'art. 19, D.Lgs. n. 231/2001, inserendo il comma 2-bis. Altra modifica è stata apportata all'art. 53, D.Lgs. n. 231/2001.
- 30.07.2023 - Con la sentenza n. 170 del 27.07.2023, la Corte costituzionale ha precisato che E-mail e messaggi Whatsapp (conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi ) sono riconducibili alla nozione di "corrispondenza", <<costituzionalmente rilevante e la cui tutela non si esaurisce (come aveva invece sostenuto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze) con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori>>. Tale pronuncia può essere considerata rilevante anche ai fini della individuazione della condotta del reato di distruzione od occultamento di scritture contabili, di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 (reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 25.07.2023 - Sulla G.U. n. 171 del 24/07/2023 è stata pubblicata la L. 14/07/2023, n. 93, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica". Tale provvedimento ha, tra l'altro, ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, il provvedimento ha modificato l'art. 171-ter della L. n. 633/1941 (richiamato nell'art. 25-novies del Decreto n. 231 del 2001), inserendo la seguente lettera h-bis): "abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita". Tale nuova fattispecie criminosa punisce, quindi, l'upload di opere protette.
- 23.07.2023 - Con la sentenza n. 31017 del 18.07.2023, la Corte di Cassazione, Sez. III pen., ha affermato il principio per cui i membri del Consiglio di amministrazione che non hanno sottoscritto la dichiarazione (nella specie, fraudolenta con false fatture) rispondono in concorso del reato fiscale dichiarativo di cui al D.Lgs. n. 74/2000 solo ove avessero avuto conoscenza dell'illecito e non si fossero adoperati per impedire l'illecito o la presentazione della dichiarazione fraudolenta. Tale posizione è analoga a quella assunta dai giudici di legittimità con riferimento al reato di bancarotta. Per i reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato si rinvia all'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001.
- 13.07.2023 - Con la delibera n. 311 del 12.07.2023, l'A.N.AC. ha emanato le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"; il provvedimento rileva anche ai fini delle procedure di segnalazioni di violazioni del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 (vai all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
- 13.07.2023 - Il D.Lgs.12.01.2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha significativamente modificato l'art. 2086, secondo comma, c.c., e previsto l'art. 3, che rende doverosa per ogni impresa l'istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ovvero di misure idonee, in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi.
Con il primo (del 7 luglio 2023), la Fondazione opera <<una disamina aggiornata della normativa vigente relativa alla istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le imprese che operano in forma societaria o collettiva, nonché delle "misure" previste per gli imprenditori individuali.>>
Il secondo documento propone una serie di checklist operative per la valutazione: (i) del modello di business; (ii) del modello gestionale; (iii) dell'adeguatezza degli assetti organizzativi; (iv) dell'adeguatezza degli assetti amministrativi; (v) dell'adeguatezza degli assetti contabili.
Le valutazioni sopra richiamate possono essere utili anche ai fini delle valutazioni riferite al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (vai all'art. 6 del Decreto).
10.07.2023 - Il 6 luglio 2023 il Garante per la privacy ha presentato la propria relazione annuale relativa al 2022. Nel documento sono affrontati alcuni temi rilevanti anche ai fini del D.Lgs. n. 231/2001. Tra questi, si richiamano i seguenti:
- antiriciclaggio (par. 4.1.3);
- accesso all'account di posta elettronica (par. 12.1);
- trattamento di dati mediante dispositivi tecnologici nel rapporto di lavoro privato (par. 13.1);
- videosorveglianza nel settore privato (par. 13.6);
- trattamento di dati nell'ambito delle procedure di acquisizione e gestione delle segnalazioni di illeciti (cd. whistleblowing) (par. 13.8);
- il trasferimento dei dati personali all'estero (par. 18).
- 27.06.2023 - L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito web le “Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al 25 Septies del d.lgs. 231/01”. Il documento - frutto dell’accordo di collaborazione stipulato con l’Istituto di studi sulla responsabilità amministrativa degli enti (Istituto ISR), l’ente di ricerca e sviluppo fondato nel 2005, nonché Partner di Capitalimprese - intende <<fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’art 25 septies del d.lgs. 23/2001>>.
- 21.06.2023 - Con la sentenza n. 25764 del 14.06.2023 (ud. 18.04.2023), la VI Sezione pen. della Corte di Cassazione ha ribadito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, D.Lgs. n. 231/2001 sollevata dalla difesa di un procedimento per corruzione per (presunta) irragionevolezza della disciplina della prescrizione per gli illeciti dell'ente rispetto a quella prevista (dal codice penale) per le persone fisiche. La Corte Suprema ha, in questa occasione, ribadito la natura della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001 e la disciplina in tema di prescrizione sancita da tale Decreto (vai all'art. 22, D.Lgs. n. 231/2001, cit.)
- 21.06.2023 - Con la sentenza n. 3314 del 25.05.2023, il Tribunale di Milano, Sez. X pen. (sentenza emessa nei confronti della società Johnson & Johnson Medical) ha fornito indicazioni in merito a un caso di attribuzione della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 231/2001, per reati commessi da "sottoposti". I fatti oggetto del provvedimento sono relativi, infatti, a una sentenza di condanna, per corruzione, di due dipendenti della società e di uno specialista in ortopedia, direttore della Divisione di ortopedia e traumatologia di un ospedale pubblico di Milano. Alla società è stato contestato all'ente l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo inidoneo a prevenire il reato presupposto e, comunque, di non averne dato efficace attuazione.
- sussistenza del reato presupposto: il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato oggetto del procedimento nei confronti dell'ente, accogliendo i medesimi elementi afferenti al procedimento penale svoltosi nei confronti degli autori del reato;
- accertamento della "colpa di organizzazione" dell'ente: (i) "la culpa in vigilando, che integra l’elemento di connessione tra reato ed ente rispetto ai reati commessi dai non apicali, non passa, necessariamente, attraverso la condotta “colposa” di una persona fisica-controllore, ma è (e resta comunque) incardinata nella strutturale colpa di organizzazione, che è una forma di “colpevolezza impersonale”, propria della societas e direttamente riferita all’organizzazione collettiva, anche se innervata – come si è riscontrato anche in questo caso e come si ribadirà in appresso – di condotte inadeguate di individui sovraordinati ai sottoposti cui è ascritto il reato"; (ii) per escludere la colpevolezza dell'ente, gli obblighi di direzione e vigilanza (in capo ai "soggetti apicali") devono essere adempiuti dall'ente attraverso una adeguata organizzazione preventiva; (iii) la mancanza del "Modello" non comporta, automaticamente, la sussistenza della responsabilità in capo all'ente, in quanto esso non è l'unico presidio di controllo per la prevenzione dei reati in azienda; (iv) i parametri di imputazione all'ente della responsabilità di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 231/2001 seguono lo stesso schema di cui all'art. 6 del medesimo Decreto; (v) la valutazione deve essere, quindi operata mediante una "prognosi postuma": esame delle carenze organizzative; esame dell'efficacia e adeguatezza dei presidi di controllo; (vi) prova della "colpa organizzativa" deve essere fornita dalla Pubblica accusa (ciò, differentemente da quanto previsto dall'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001, per i reati commessi dai "soggetti apicali";
- flussi informativi: rappresentano uno strumento idoneo ad assicurare l'efficacia del modello, attraverso la scoperta e la pronta eliminazione delle situazioni di rischio;
- sistema disciplinare: è un presupposto essenziale per il giudizio di efficace attuazione del Modello; nel caso esaminato, è stata ravvisata una sistematica disapplicazione del sistema disciplinare, anche considerato che le sanzioni non devono essere applicate solo al "soggetto sottoposto", ma anche ai soggetti che hanno violato i propri doveri di direzione e di vigilanza;
- condotte riparatorie ex art. 17, D.Lgs. n. 231/2001 (per evitare le sanzioni interdittive): risarcimento delle parti civili costituite nel procedimento contro le persone fisiche; messa a disposizione, da parte dell'ente, del profitto del reato, per la confisca, ed eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato, attraverso l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo. (a esempio, con nuova mappatura dei rischi e dei presidi di controllo e adozione di nuovi protocolli di comportamento);
- attività dell'Organismo di Vigilanza per l'aggiornamento del Modello: particolarmente rilevanti, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente, sono le attività dell'OdV di (i) impulso rispetto all'aggiornamento del Modello, (ii) di diligente adempimento degli obblighi di controllo e di (iii) vigilanza sull'attuazione di un programma di formazione continua sulle misure organizzative adottate (non solo, quindi, un generico piano di formazione sul D.Lgs. n. 231/2001).
- 23.05.2023 - Transparency International Italia ha pubblicato sul proprio sito web un "primo commento" della normativa whistleblowing introdotta dal D.Lgs. n. 24/2023 (vai all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
Tra le modifiche considerate "più rilevanti" sono stati richiamate:
- l’ampliamento degli ambiti soggettivi e oggettivi del whistleblowing: più ampio il perimetro dei segnalanti, sia internamente che esternamente nonché attraverso la “divulgazione pubblica”;
- l'ampliamento del "perimetro delle segnalazioni nel settore privato, che era considerato marginalmente dalla legge n.179/2017 e che quindi era limitato agli enti dotati di Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo n.231/2001";
- "un significativo aumento dei soggetti che potranno segnalare, dagli ex dipendenti ai collaboratori o tirocinanti";
- l'ampliamento dell'oggetto delle segnalazioni "ad un gran numero di condotte illecite";
- "la centralità del ruolo dell’A.N.AC., che assume le vesti di autorità nazionale per il whistleblowing, con competenza anche nel settore privato";
- "l’attenzione al tema della riservatezza, intesa come principio esteso a tutti i soggetti menzionati nella segnalazione (compresi i testimoni);"
- "il raccordo con la protezione dei dati personali e la più ampia indicazione delle possibili condotte discriminatorie;
- "la previsione della figura del facilitatore, di supporto ai segnalanti, garantita dalle organizzazioni della società civile".
- 15.05.2023 - L'UIF ha pubblicato sul proprio sito web i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007) nell’individuazione delle operazioni sospette. Tali indici possono essere assunti come riferimento anche per l'assessment finalizzato ai reati di cui all'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001,
Il Provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2024; a partire da questa data, non troveranno più applicazione gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali richiamati nell’articolo 7 del Provvedimento stesso.
- 17.03.2023 - Sulla Gazzetta ufficiale n. 63 del 15.03.2023, è stato pubblicato il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante <<Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali>>.
- ha abrogato i commi 2-ter e 2-quater del citato art. 6;
- ha sostituito il comma 2-bis della stessa disposizione come segue: <<I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)>>.
L'art. 24, D.Lgs. n. 24/2023 (“Disposizioni transitorie e di coordinamento”) dispone, tra l'altro, quanto segue: <<1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017.
2. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.>>
- 09.03.2023 - Sulla G.U. n. 56 del 07.03.2023 è stato pubblicato il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere". L'art. 55 del provvedimento - che entrerà in vigore il 22.03.2023 - ha inserito tra i reati societari (art. 25-ter, lett. s-ter, D.Lgs. n. 231/2001) il nuovo delitto (introdotto dall'art. 54 dello stesso Decreto n. 19 del 2023) di «false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019», prevedendo la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
- 23.02.2023 - Il 22.02.2023 il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito web lo studio 1-2023, dal titolo "La ricerca del titolare effettivo" (vai all'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001).
- 08.02.2023 - In occasione dell'evento "Telefisco 2023", la Guardia di Finanza ha fornito risposto ad alcuni quesiti riguardanti il D.Lgs. n. 231/2001, i reati tributari e la normativa antiriciclaggio; in particolare, su: (i) adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (v. art. 6, Decreto cit.); (ii) responsabilità per reati tributari (v. art. 25-quinquiesdecies, Decreto, cit.); (iii) obblighi di collaborazione attiva in materia antiriciclaggio (v. art. 25-octies, Decreto, cit.).
- 01.02.2023 - Al termine del processo di secondo grado "Banca Popolare di Vicenza", la Corte di Appello di Venezia, Sez. I penale, con la sentenza 4 gennaio 2023 (ud. 10 ottobre 2022), n. 3348, è intervenuta sui temi relativi: (i) all'adeguatezza dei presidi previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001; (ii) sui poteri attribuiti all'Organismo di Vigilanza; (iii) sulla indipendenza dell'Organismo di Vigilanza; (iv) sul rilievo delle Linee guida di categoria per la costruzione del Modello 231 (v. giurisprudenza art. 6, D.Lgs. n. 231/2001). I riferimenti della sentenza di primo grado sono i seguenti: Tribunale di Vicenza, Sez. penale, sent. 17 giungo 2021 (ud. 19 marzo 2021), n. 348.
- 19.01.2023 - Il 12 gennaio 2023 UNI (Ente Italiano di Normazione) ha pubblicato la "Prassi di riferimento" denominata "Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese. Il documento <<definisce gli elementi di contenuto e dei profili di attuazione di un Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (ndr: v. artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 231/2001) e dei reati societari (ndr.: v. art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) nelle imprese di piccole dimensioni (micro e piccole imprese)>>. In queste categorie di imprese (ossia di entità che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, esercitano un'attività economica, rientrano:
- "piccola": un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro;
- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.
- 17.01.2023 - Il 19.12.2022 è stato pubblicato il Regolamento UE 2022/2453 della Commissione UE del 30.11.2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance.Il provvedimento ha introdotto nuovi modelli uniformi di informativa sui rischi ESG e le relative istruzioni (vai all'art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 - reati ambientali).
- 15.01.2023 - Il 12 gennaio, l'A.N.AC. ha pubblicato il documento “Analisi di esperienze e criticità rilevate dai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - gennaio 2023” (v. art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 per approfondimenti).
2024
10.08.2024 - La L. 9 agosto 2024, n. 114 (in GU n. 187 del 10/08/2024): (i) ha abrogato il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323, c.p.; (ii) ha riformulato il reato di traffico di influenze illecite, ex art. 346-bis, c.p.; (iii) ha modificato la rubrica e il testo dell'art. 322-bis, c.p.
10.08.2024 - La Legge 8 agosto 2024, n. 112 (in G.U. 09/08/2024, n.186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2024, n. 92 (in G.U. 04/07/2024, n. 155): modifica dell'art. 25, D.Lgs. n. 231/2001, con inserimento nel "catalogo 231" del reato ex art. 314-bis, c.p. (indebita destinazione di denaro o cose mobili).
23.07.2024 - Assonime ha pubblicato, sul proprio sito web, il documento "Il Caso 6/2024 - Linee d’indirizzo per il modello organizzativo 231: una recente pronuncia del Tribunale di Milano". Il documento si riferisce alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1070 del 22.04.2024, che "assolve una società italiana appartenente ad un gruppo multinazionale, imputata a titolo di responsabilità amministrativa degli enti per il reato commesso dai vertici della stessa società, emerso a seguito di una segnalazione anonima inviata alla società capogruppo estera, ritenendo adeguato il modello di organizzazione gestione e controllo, nonostante formalmente privo di una Parte Speciale sui protocolli per la prevenzione del rischio reato".
17.07.2024 - La Legge 28 giugno 2024, n. 90 (in G.U. 02/07/2024, n. 153) ha disposto: (i) con l'art. 20, comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 24-bis, comma 1; con l'art. 20, comma 1, lettera b), l'introduzione del comma 1-bis all'art. 24-bis; con l'art. 20, comma 1, lettera c), la modifica dell'art. 24-bis, comma 2; con l'art. 20, comma 1, lettera c), la modifica dell'art. 24-bis, comma 4. In particolare, sono state inserite due nuove fattispecie di reato nel "catalogo 231":
Infine, la L. n. 90/2024 ha abrogato il reato di cui all’art. 615-quinquies, c.p., “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” (anch’esso, precedentemente, inserito nel ripetuto art. 24-bis del Decreto 231).
- reato di “Estorsione” (art. 629, comma 3, c.p.):
- reato di “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” (art. 635-quater.1, c.p.).
- “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” (art. 615-ter, c.p.);
- “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici” (art. 615-quater, c.p.);
- “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche” (art. 617-quater, c.p.);
- “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche” (art. 617-quinquies, c.p.);
- “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici” (art. 635-bis, c.p.);
- “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico” – art. 635-ter, c.p.);
- “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici” – art. 635-quater, c.p.);
- "Danneggiamento di sistemi informativi o telematici di pubblico interesse" – art. 635-quinquies, c.p.).
Infine, la L. n. 90/2024 ha abrogato il reato di cui all’art. 615-quinquies, c.p., “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” (anch’esso, precedentemente, inserito nel ripetuto art. 24-bis del Decreto 231).
17.07.2024 - Sulla Gazzetta ufficiale del 2 luglio 2024, n.153, è stata pubblicata la Legge 28 giugno 2024, n. 90; l'art. 16, comma 1, lett. t) ha modificato l'art. 640, c.p., inserendo il seguente comma: "2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione". E' stato, altresì, modificato il comma 3 della disposizione incriminatrice; nuovo testo: "3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [art. 120, c.p.], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter".
15.07.2024 - Sul sito web della Fondazione Nazionale dei Commercialisti è stato pubblicato il "Documento di Ricerca" dal titolo "Modello 231 e Fattori ESG: l'importanza di una virtuosa connessione": "Il Documento approfondisce le numerose relazioni intercorrenti tra le tematiche ESG e il framework normativo fornito dal d.lgs. 231/2001, verificandone le potenzialità in termini di compliance integrata, con l'obiettivo di fornire strumenti operativi ai professionisti che, sempre più numerosi, si approcciano alla consulenza nell'ambito 231 e in quello della sostenibilità".
03.07.2024 - Assonime ha pubblicato, sul proprio sito web, il documento "Il Caso 5/2024 - La tutela dei diritti umani nelle catene di fornitura della moda tra rischi attuali e nuovi obblighi di due diligence". Il documento si riferisce a tre sentenze del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione – "che hanno disposto la misura dell’amministrazione giudiziaria prevista dal Codice Antimafia nei confronti di tre società di progettazione e produzione di abbigliamento, borse, pelletteria e accessori, appartenenti a importanti gruppi multinazionali operanti nel settore della moda, per avere colposamente agevolato la commissione del reato di illecita intermediazione e sfruttamento del lavoro, previsto dall’articolo 603 bis del Codice penale, posto in essere da alcuni opifici cinesi cui era stata subappaltata parte della produzione. Dalle indagini e dalla decisione dei giudici è emersa per i grandi marchi del settore della moda una generalizzata carenza o inadeguatezza dei modelli organizzativi ex decreto legislativo 231, nonché dei sistemi di audit, ritenuti inidonei a identificare e prevenire i rischi presenti nella catena di appalti e sub appalti riguardanti le condizioni di lavoro". Vedi News del 25.01.2024.
28.06.2024 - Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 - “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”- (in G.U. n. 150 del 28.06.2024), ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lett. d.) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 10-quater (“Indebita compensazione”) del D.Lgs. n. 74/2000:
- “2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”.
22.05.2024 - Con la sentenza 16 aprile 2024, n. 91, in G.U. 22/05/2024 n. 21, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 600-ter, comma 1, numero 1), c.p.
29.04.2024 - Il 22.04.2024 il Tribunale di Milano ha depositato la sentenza n. 1070, con la quale ha assolto una società imputata a titolo di responsabilità amministrativa degli enti (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001) per un reato dommesso dai vertici della società, emerso a seguito di una segnalazione anonima inviata alla società capogruppo estera. Il Tribunale ha ritenuto adeguato il modello di organizzazione, gestione e controllo della società italiana, benché fosse privo di una Parte speciale sui protocolli pre la prevenzione del rischio reato (vai alla giurisprudenza di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
21.03.2024 - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 - "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari". Il Decreto ha apportato modifiche al processo agli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; in particolare, il provvedimento ha modificato gli artt. 59 ("Contestazione dell'illecito amministrativo") e 61 ("Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare") del Decreto n. 231/2001.
21.03.2024 - Il 18.03.2024 l'A.N.AC. ha pubblicato il documento "Monitoraggio sulle criticità nell’applicazione della disciplina whistleblowing" (v. art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
03.03.2024 - Con l'informazione provvisoria n. 2 del 29.02.2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, c.p. – abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite dì cui all'art. 346-bis c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019».
Con l' ordinanza n. 31478 del 28 giugno 2023, la II Sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite.
Con l' ordinanza n. 31478 del 28 giugno 2023, la II Sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite.
03.03.2024 - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 - "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Il provvedimento ha modificato l'art. 512-bis, c.p., inserendo il seguente secondo comma: "La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni." Il provvedimento ha, poi, introdotto nuove regole in tema di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, introducendo, a tal proposito, "misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo; misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". Tra misure di rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare, si citano: (i) l’inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR; (ii) la reintroduzione e l’aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi; (iii) l'estensione della responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, anche alla figura dell’appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro, non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
19.02.2024 - Con la sentenza n. 3883 del 12.02.2024 la Corte di Cassazione, civ., si è pronunciata relativamente al rapporto tra le disposizioni del Codice disciplinare di cui al C.C.N.L. e il “Sistema Disciplinare” inserito nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da una società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (per dettagli v. art. 6, D.Lgs. n. 231/2001).
13.02.2024 - Con la sentenza 26 gennaio 2024 n. 3211, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001, la società può essere chiamata a rispondere anche per i reati commessi dai componenti formali del collegio sindacale qualora questi ultimi svolgano anche il ruolo di amministratore di fatto dell’Ente.
31.01.2024
Il 30 gennaio 2024 è stata presentata, a Roma, l'edizione 2023 dell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI), di Transparency International.
"L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l’impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita) - fonte: https://www.transparency.it.
L'Italia si classifica al 42° posto nel mondo (su 180 Paesi), con un punteggio di 56.
Il 30 gennaio 2024 è stata presentata, a Roma, l'edizione 2023 dell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI), di Transparency International.
"L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l’impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita) - fonte: https://www.transparency.it.
L'Italia si classifica al 42° posto nel mondo (su 180 Paesi), con un punteggio di 56.
25.01.2024 - Sulla G.U. n. 19 del 24.01.2024 è stata pubblicata la L. 22.01.2024, n. 6 - "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. Il citato art. 518-duodecies, c.p., è richiamato nell'art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001.
25.01.2024
Con decreto del 15.01.2024, il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, ha fornito precisazioni in ordine alle fattispecie che possono dar luogo alla misura dell'amministrazione giudiziaria (tra queste, la carente vigilanza sui fornitori e su eventuali sub-appaltatori.
In particolare, il Tribunale ha attribuito alla società profili di colpa per:
In merito alla formulazione dell’art. 34, Codice Antimafia, il Tribunale cha affermato che la norma consente "un intervento nella gestione societaria non implicante necessariamente l’impossessamento totale dell’attività di impresa e l’assunzione integrale dei poteri di gestione, prevedendosi la facoltà (e non l’obbligo) per l’amministratore giudiziario di esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del Tribunale“.
La dizione letterale della norma – sempre secondo il Tribunale – “demanda al Tribunale la valutazione in ordine alle concrete modalità di intervento, in esito ad una valutazione ponderata del grado di infiltrazione delittuosa e del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società e della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali“. Pertanto, “procedendosi nei confronti di un’impresa pienamente operativa, rappresentativa del cd “Made in Italy” tanto apprezzato all’estero ed avente rilevanti dimensioni, in applicazione del principio di proporzionalità, si può modulare la misura in modo sì da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori – per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo e per adeguare i presidi di controllo interno – ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria“.
Relativamente alle fattispecie che possono dar luogo all'applicazione della misura di prevenzione in discorso (amministrazione giudiziaria, ex art. 34, D.Lgs. n. 154/2011), si precisa che la stessa - tra l'altro - può essere applicata ove si ravvisino sussistenti "sufficienti indizi" per ritenere che l'esercizio di "determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale ... (omissis) ... possa comunque agevolare l'attività di ... (omissis) ... persone sottoposte a procedimento penale per taluno" dei delitti seguenti (i reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sono evidenziati in grassetto e con sottolineatura):
Vai all'art. 589, c.p.
Con decreto del 15.01.2024, il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, ha fornito precisazioni in ordine alle fattispecie che possono dar luogo alla misura dell'amministrazione giudiziaria (tra queste, la carente vigilanza sui fornitori e su eventuali sub-appaltatori.
In particolare, il Tribunale ha attribuito alla società profili di colpa per:
- non aver “mai verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici alle quali affidare la produzione (verificando esclusivamente l’iscrizione alla Camera di Commercio) e nel non aver mai effettuato ispezioni o audit per appurare in concreto le reali condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro (chiedere il codice di condotta del fornitore in assenza di un efficace sistema di verifica e controllo rimane pura forma)“.
- “non ha mai effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate, ed è rimasta inerte, pur venendo a conoscenza dell’esternalizzazione della produzione da parte delle società fornitrici, omettendo di assumere iniziative come la richiesta formale di verifica della filiera dei sub-appalti, di autorizzazione alla concessione dei sub appalti o la rescissione dei legami commerciali, con ciò realizzandosi – quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall’inerzia della società – quella condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 D.Lvo 159/2011 per l’applicazione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria“.
In merito alla formulazione dell’art. 34, Codice Antimafia, il Tribunale cha affermato che la norma consente "un intervento nella gestione societaria non implicante necessariamente l’impossessamento totale dell’attività di impresa e l’assunzione integrale dei poteri di gestione, prevedendosi la facoltà (e non l’obbligo) per l’amministratore giudiziario di esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del Tribunale“.
La dizione letterale della norma – sempre secondo il Tribunale – “demanda al Tribunale la valutazione in ordine alle concrete modalità di intervento, in esito ad una valutazione ponderata del grado di infiltrazione delittuosa e del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società e della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali“. Pertanto, “procedendosi nei confronti di un’impresa pienamente operativa, rappresentativa del cd “Made in Italy” tanto apprezzato all’estero ed avente rilevanti dimensioni, in applicazione del principio di proporzionalità, si può modulare la misura in modo sì da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori – per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo e per adeguare i presidi di controllo interno – ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria“.
Relativamente alle fattispecie che possono dar luogo all'applicazione della misura di prevenzione in discorso (amministrazione giudiziaria, ex art. 34, D.Lgs. n. 154/2011), si precisa che la stessa - tra l'altro - può essere applicata ove si ravvisino sussistenti "sufficienti indizi" per ritenere che l'esercizio di "determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale ... (omissis) ... possa comunque agevolare l'attività di ... (omissis) ... persone sottoposte a procedimento penale per taluno" dei delitti seguenti (i reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sono evidenziati in grassetto e con sottolineatura):
- reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (tra cui alcuni reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001: art. 416, commi 6 e 7, c.p., ecc.);
- art. 416-bis, c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere);
- art. 12-quinquies, comma 1, D.L. n. 306/1992, convertito in L. n. 07.08.1992, n. 356;
- art. 418, c.p. (Assistenza agli associati);
- art. 416-bis, c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), finalizzato a reati di corruzioni e altri delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- art. 629, c.p. (Estorsione);
- art. 644, c.p. (Usura);
- art. 648-bis, c.p. (Riciclaggio);
- art. 648-ter, c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
Vai all'art. 589, c.p.
23.01.2024
Con la sentenza n. 3211 del 16 gennaio 2024, Corte di Cassazione, Sez. V, fornisce una propria interpretazione in merito alla nozione di “esercizio di fatto della gestione e del controllo dell’ente” e all’estensione della categoria dei soggetti apicali “di fatto” (v. art. 5, D.Lgs. n. 231/2001).
Con la sentenza n. 3211 del 16 gennaio 2024, Corte di Cassazione, Sez. V, fornisce una propria interpretazione in merito alla nozione di “esercizio di fatto della gestione e del controllo dell’ente” e all’estensione della categoria dei soggetti apicali “di fatto” (v. art. 5, D.Lgs. n. 231/2001).
20.01.2024
Con la sentenza n. 2314 del 18.01.2024, la Corte di Cassazione ha fornito precisazioni in relazione al reato di abuso d’ufficio previsto dall'art. 323, c.p., alla luce delle modifiche recate dalla L. n. 120/2020.
Con la sentenza n. 2314 del 18.01.2024, la Corte di Cassazione ha fornito precisazioni in relazione al reato di abuso d’ufficio previsto dall'art. 323, c.p., alla luce delle modifiche recate dalla L. n. 120/2020.
07.01.2024
Con la sentenza n. 51455 del 28.12.2023, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema del Modello ex D.Lgs. n. 23172001 con riferimento a reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con la sentenza n. 51455 del 28.12.2023, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema del Modello ex D.Lgs. n. 23172001 con riferimento a reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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